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Art. 59 Notifiche all’USAV
1 Il veterinario cantonale presenta all’USAV, entro il 15 febbraio di ogni anno, un sunto dei rapporti generali degli organi di controllo sull’attività dell’anno precedente. 2 Il veterinario cantonale comunica all’USAV l’impiego di sostanze vietate e il superamento di valori limite constatati durante il controllo delle carni qualora:
3 Il veterinario cantonale mette a disposizione dell’USAV, su richiesta:
4 …113 113 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4543). |