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Ordinanza concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)
del 31 ottobre 2012 (Stato 1° luglio 2016)
Art. 12Condizioni
1 Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali per le attrezzature a pressione trasportabili devono:
a.
essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15; e
b.
essere riconosciuti come organismi di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
2 Gli organismi di valutazione della conformità per altri mezzi di contenimento per merci pericolose devono:
a.
essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15;
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
c.
essere autorizzati o riconosciuti in altro modo conformemente al diritto svizzero.
3 Chi si riferisce alla documentazione emessa da un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).