Art. 14 Cessazione o cambiamento di attività
1 In caso di cessazione o cambiamento di attività, l’organismo di valutazione della conformità deve preventivamente assicurarsi che i documenti relativi a valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali rimangano a disposizione dell’autorità competente. 2 La disponibilità della documentazione è disciplinata dai termini di conservazione prescritti dal RID o dall’ADR. |