Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza s’intendono per: - a.11
- mezzi di contenimento per merci pericolose: recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili, imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi o oggetti contenenti esplosivi che:
- 1.
- per il trasporto per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, possono essere utilizzati secondo il RID nonché secondo l’allegato 2.1 capitolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 201212 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD),
- 2.
- per il trasporto su strada, possono essere utilizzati secondo l’ADR nonché secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 200213 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
- b.
- attrezzature a pressione trasportabili: i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:
- 1.14
- recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell’istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR,
- 2.15
- cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ARD) o di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2010/35/UE16,
- 3.
- cartucce di gas (n. ONU 2037), ma non aerosol (n. ONU 1950), recipienti criogenici aperti, bombole per gas per apparecchi respiratori ed estintori (n. ONU 1044), né attrezzature a pressione trasportabili escluse secondo la sottosezione 1.1.3.2 RID o la sottosezione 1.1.3.2 ADR, né attrezzature a pressione trasportabili escluse dalle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi in base alle prescrizioni speciali del capitolo 3.3 RID o del capitolo 3.3 ADR.
11 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 12 RS 742.412 13 RS 741.621 14 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). 16 Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione della GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
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