Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Alle attrezzature a pressione trasportabili, immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e sprovviste di marchio di conformità secondo le direttive 2010/35/UE26, 1999/36/CE27, 84/525/CEE28, 84/526/CEE29 o 84/527/CEE30, si applica la procedura di cui all’allegato 6 per la rivalutazione della conformità. 2 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e non sottoposte a rivalutazione della conformità possono essere ancora utilizzate per:
3 e 4 ...31 26 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1. 27 Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). 28 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2. 29 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2. 30 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2. 31 Abrogati dal n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859). |