Art. 6 Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili
1 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio per la prima volta devono essere sottoposte a una procedura di valutazione della conformità. Si applicano:
2 Le procedure di cui al capoverso 1 si applicano anche ai controlli periodici, ai controlli intermedi e ai controlli eccezionali delle attrezzature a pressione trasportabili. |