Art. 8 Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili
1 Sulle attrezzature a pressione trasportabili e sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, soggette alle procedure di cui all’articolo 6, deve essere apposto il marchio Pi secondo l’allegato 2 al termine delle procedure stesse. 2 Le attrezzature a pressione trasportabili recanti un marchio di conformità secondo la direttiva 84/525/CEE17, 84/526/CEE18 o 84/527/CEE19 devono essere provviste di marchio Pi secondo l’allegato 2 in occasione del controllo periodico successivo. 3 Il marchio Pi deve essere apposto:
4 Chi appone o fa apporre il marchio Pi conferma che l’attrezzatura a pressione trasportabile è conforme alle prescrizioni del RID o dell’ADR. 17 Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). 18 Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). 19 Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |