Ordinanza
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Art. 13 Disposizioni transitorie 14
1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3). 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |