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Art. 10 Vigilanza 10
1 Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza fa effettuare un’ispezione da un perito. In seguito, l’ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta ogni tre anni. 2 L’autorità di vigilanza può far capo a un perito indipendente. 3 Se il laboratorio è accreditato ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199611 sull’accreditamento e sulla designazione, l’autorità di vigilanza può rinunciare, totalmente o in parte, alla verifica del sistema di gestione della qualità. 4 Il Servizio di accreditamento svizzero notifica all’autorità di vigilanza, entro un termine ragionevole, gli accreditamenti rilasciati o rinnovati nonché eventuali sospensioni o ritiri. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). 11 RS 946.512 |