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Art. 23 Informazione del figlio 29
1 Se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, il figlio può scegliere di essere informato in uno dei modi seguenti:
2 Le generalità del donatore sono comunicate al figlio in un rapporto scritto. 3 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio che egli non ha ancora diritto all’informazione. 4 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 2 della legge non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio che non sussiste alcun interesse degno di protezione e, se è adempiuta la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge, che può scegliere uno dei modi di comunicazione di cui al capoverso 1. 5 L’Ufficio informa il figlio se il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, non ha risposto o rifiuta di incontrare il figlio. 6 L’Ufficio informa il figlio in merito a offerte di consulenza. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4681). |