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Art. 16 Trasmissione di dati all’Ufficio 17
1 La trasmissione da parte del medico all’Ufficio dei dati concernenti i donatori secondo gli articoli 24 e 25 della legge avviene contemporaneamente alla comunicazione cartacea (art. 16a) o elettronica (art. 16b) mediante modulo per l’iscrizione allestito dall’Ufficio. 2 Gli altri dati possono essere comunicati in un secondo momento rispetto alla data stabilita dal capoverso 1. 3 Il modulo per l’iscrizione contiene i dati seguenti:
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). 18 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243). |