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Art. 19a Supporti elettronici 25
1 I dossier cartacei trasmessi sono digitalizzati e conservati sotto forma elettronica. Dopo la digitalizzazione, il supporto cartaceo è distrutto. 2 L’Ufficio può affidare questo compito a un’impresa esterna che, nel quadro di un accordo scritto, s’impegna a digitalizzare tutti i dati e a garantirne la confidenzialità e la sicurezza. Si applica per analogia l’articolo 10a della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati. 3 Su richiesta, l’Ufficio conferma che i documenti digitalizzati corrispondono agli originali cartacei. 25 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). |