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Art. 20 Archiviazione e distruzione dei dati 27
1 Scaduto il termine di conservazione di 80 anni (art. 26 della legge), i dati del registro dei donatori di sperma e i dati di cui all’articolo 15b capoverso 2 sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati che secondo l’Archivio federale non hanno valore archivistico sono distrutti. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). |