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Art. 6 Consulenza e cure 8
1 Alla domanda d’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione va accluso il piano di consulenza e di cure socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge. 2 Per l’applicazione di metodi di procreazione che prevedono l’esame del patrimonio genetico di gameti o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e intesi a evitare la trasmissione di una malattia grave, va accluso anche il piano di consulenza genetica di cui all’articolo 6a della legge. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). |