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Art. 9 Autorizzazione
1 L’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione può essere ristretta a metodi determinati. 2 L’autorizzazione può essere limitata nel tempo nonché vincolata a oneri e condizioni. 3 ...9 9 Abrogato dal n. I dell’O del 21 giu. 2017, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). |