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Art. 14a Valutazione 16
Su richiesta, l’autorità di vigilanza trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica i dati necessari alla valutazione di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera c della legge, nonché i dati di contatto dei titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). |