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Art. 15a Tenuta elettronica 18
1 Il registro dei donatori di sperma è tenuto sotto forma elettronica. 2 I dati trasmessi sono conservati sotto forma elettronica. 3 Il sistema elettronico per la tenuta del registro e per la conservazione dei dati rispetta le esigenze seguenti:
18 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6097). |