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Art. 4 Laboratorio di medicina della procreazione 8
1 Chi applica metodi di procreazione necessita di un laboratorio di medicina della procreazione che adempie le seguenti condizioni:
2 Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare l’allegato 2 in base agli sviluppi internazionali o ai progressi della tecnica. Riguardo agli aggiornamenti che potrebbero tradursi in ostacoli tecnici al commercio, esso procede d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). |