Ordinanza
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Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere
1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive. 2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere. 3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati. 4 Fedpol avverte il destinatario che:
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