Ordinanza
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Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione
1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive. 2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:
3 Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.16 15 Nuova espr. giusta n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20131). |