Ordinanza
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Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione
1 Le condizioni e le procedure di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni. 2 Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II. 3 Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione. |