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Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)
del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016)
Art. 14Condizioni e procedure di ammissione
1 Le condizioni e le procedure di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2 Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
3 Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.