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Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)
del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016)
Art. 15Computo delle conoscenze già acquisite
1 La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
2 L’autorità cantonale può dispensare dall’esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell’attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».