Ordinanza
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Art. 21 Esami finali
1 Gli esami finali concernono:
2 Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di periti. 3 Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale. 4 Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali. |