del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016)
1 Gli esami finali concernono:
2 Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di periti.
3 Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.
4 Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.