Ordinanza
|
Art. 22 Periodo di svolgimento degli esami finali
1 Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione. 2 L’esame può essere anticipato al massimo in tre materie. 3 Per le formazioni di base ad impostazione scolastica che prevedono periodi di pratica al termine della formazione, gli esami finali possono tenersi prima dell’inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare viene elaborato verso la fine del periodo di pratica. |