Ordinanza
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Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti 5
1 La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere. 2 Per i candidati che sostengono un esame per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l’esame finale nella materia corrispondente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all’inizio dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo. 3 Le scuole professionali convertono il risultato dell’esame di lingue straniere nella nota d’esame conformemente all’articolo 24 capoverso 1. 4 L’esame di lingue straniere sostenuto prima dell’inizio dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sostituisce l’esame finale solo se:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2645). |
