Ordinanza
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Art. 24 Calcolo delle note
1 Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d’esame e della nota finale della materia. 2 La nota d’esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d’esame nella materia corrispondente. 3 La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell’approccio interdisciplinare. 4 Le note attribuite nelle materia dell’ambito complementare corrispondono a quelle finali. 5 Nell’approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del progetto didattico interdisciplinare e della nota finale. 6 La nota del progetto didattico interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione. 7 L’articolo 16 si applica per analogia alla valutazione delle prestazioni e al calcolo delle note. |