Ordinanza
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Art. 33 Commissione federale di maturità professionale
1 La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole professionali e delle scuole universitarie professionali.7 2 Essa si costituisce autonomamente. 3 Essa svolge i compiti e le funzioni secondo l’articolo 71 LFPr. 4 Essa può presentare proposte alla SEFRI, in particolare per lo sviluppo della maturità professionale. 5 Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, in particolare con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3093) |