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Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)
del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016)
Art. 33Commissione federale di maturità professionale
1 La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole professionali e delle scuole universitarie professionali.7
2 Essa si costituisce autonomamente.
3 Essa svolge i compiti e le funzioni secondo l’articolo 71 LFPr.
4 Essa può presentare proposte alla SEFRI, in particolare per lo sviluppo della maturità professionale.
5 Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, in particolare con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 set. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3093)