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Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)
del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016)
Art. 4Acquisizione della formazione
1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2 L’esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)2.3
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.