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Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
del 20 luglio 2009 (Stato 15 maggio 2016)
Art. 3Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:
a.
esaminare l’entità della minaccia;
b.
definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
c.
esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
d.
valutare l’efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
e.
garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.
2 Il comitato è composto di rappresentanti:
3 L’UFAC nomina i membri d’intesa con l’Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.
4 L’UFAC dirige il comitato.
5 Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).
12 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).