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Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
del 20 luglio 2009 (Stato 15 maggio 2016)
Art. 4Esercenti di aeroporto
1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.15
2 Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno:16
a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aeroporto;
una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
d.
un piano delle diverse aree dell’aeroporto;
e.
una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
f.
i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
g.
un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3 L’esercente dell’aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell’area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.20
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).
18 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
19 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
20 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).