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Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
del 20 luglio 2009 (Stato 15 maggio 2016)
Art. 5aFornitori di servizi della sicurezza aerea 26
1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.
2 Conformemente al numero 4 dell’allegato 1 al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:
a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
c.
una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
d.
una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
e.
una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi;
f.
un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
g.
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3 Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.
26 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).