Ordinanza
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Art. 13 Neutralità concorrenziale 58
1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoversi 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b–d e 107a LAgr sono concessi solamente se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente. 2 Per progetti con notevoli ripercussioni sulla concorrenza il Cantone può sentire le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d’attività determinante sul piano economico. 3 Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando al presente articolo. 4 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, durante la pubblicazione di cui al capoverso 3, possono presentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente. 5 La determinazione della neutralità concorrenziale e la procedura in caso di opposizione da parte di aziende artigianali interessate si fondano sul diritto cantonale. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). |