Ordinanza
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Art. 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico 93
1 Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l’evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l’importo massimo di:94
2 Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.97 3 L’UFAG stabilisce le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.98 4 I costi che danno diritto ai contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. L’aliquota di contributo è fissata conformemente all’articolo 16 capoverso 1 lettera b. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.99 4bis Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque in agricoltura sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.100 5 Per il ripristino periodico secondo l’articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.101 93 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 100 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). |