Ordinanza
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Art. 18 Edifici agricoli nonché provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze del patrimonio culturale e del paesaggio 108
1 Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per:
2 Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l’economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.109 3 In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti e le installazioni da sostenere.110 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |