Ordinanza
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Art. 19e Iniziative collettive di produttori 116
1 Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la fondazione, l’accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione. 2 Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa. 3 L’UFAG stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e al calcolo dei costi che danno diritto ai contributi. 4 Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35–38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive. 116 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). |