Ordinanza
|
Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote di contributo per progetti di sviluppo regionale 117
1 L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto di sviluppo regionale dà diritto ai contributi. 2 Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi. 3 Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedimenti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:
4 Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguenti aliquote di contributo massime:
5 I costi che danno diritto ai contributi sono ridotti per provvedimenti di cui al capoverso 4 che danno diritto ai contributi solo nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale. L’UFAG definisce le categorie di provvedimenti e la riduzione in termini percentuali dei costi che danno diritto ai contributi per categoria di provvedimento. 6 I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l’articolo 28a. 7 I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato. È fatto salvo l’articolo 26 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990118. 117 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 118 RS 616.1 |