Ordinanza
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Art. 2 Definizioni 3
1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per un’azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.4 2 Si applicano per analogia:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1755). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). |