Ordinanza
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Art. 20 Prestazione del Cantone 119
1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:120
1bis Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoversi 5 e 8.124 1ter Nel caso di progetti di sviluppo regionale, il contributo cantonale minimo per provvedimenti che danno diritto ai contributi anche al di fuori di tali progetti è calcolato in base al capoverso 1. Per gli altri provvedimenti il contributo cantonale minimo ammonta all’80 per cento.125 2 Nel contributo cantonale possono essere computati:
3 Nel caso di bonifiche fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall’UFAG. 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 124 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6187). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 125 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). |