Ordinanza
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Art. 22 Sostegno combinato per edifici, costruzioni e installazioni 128
Se per gli edifici agricoli o per le costruzioni e le installazioni delle piccole aziende artigianali sono concessi sia contributi sia crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e i dati pertinenti per la notifica del credito di investimento (art. 53) devono essere trasmessi contemporaneamente all’UFAG. La documentazione va trasmessa in formato elettronico. 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |