Ordinanza
|
Art. 28a Convenzione 145
1 La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.146 1bis La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti.147 2 La convenzione disciplina segnatamente:
2bis Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi, la convenzione è conclusa d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.150 2ter Durante la fase di realizzazione è possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti. Per tali provvedimenti l’UFAG stabilisce una riduzione dei costi che danno diritto ai contributi.151 3 A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti. 145 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839). 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651). 147 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651). 150 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 151 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |