Ordinanza
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Art. 30 Pagamento al Cantone
1 Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avanzamento dei lavori.152 2 Un massimo dell’80 per cento del contributo complessivo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.153 3 Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone. 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). |