Ordinanza
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Art. 32 Esecuzione dei progetti di costruzione
1 L’esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni determinante per l’aiuto agli investimenti. 2 Le modifiche progettuali importanti necessitano dell’approvazione preliminare dell’UFAG. Sono importanti le modifiche progettuali che:
3 I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è richiesto un contributo.155 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |