Ordinanza
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Art. 35 Modifica della destinazione e frazionamento
1 Si considera in particolare modifica della destinazione:
2 Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al momento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell’ambito del progetto per un’utilizzazione non agricola. 3 Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivo che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare. 4 Il divieto di modificare la destinazione inizia con l’assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l’acquisto della proprietà dei nuovi fondi. 5 Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l’articolo 37 capoverso 6, tuttavia al più tardi vent’anni dopo il pagamento finale della Confederazione.159 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |