Ordinanza
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Art. 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento
1 Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:
2 Nella procedura di autorizzazione di frazionamenti di cui al capoverso 1 lettera f, l’autorità secondo la presente ordinanza trasmette all’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione giusta la LDFR gli atti per l’emanazione di una decisione. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione decide soltanto se esiste una decisione nell’ambito del diritto fondiario passata in giudicato.164 160 RS 700 161 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 162 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 163 RS 211.412.11 164 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |