Ordinanza
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Art. 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento
1 Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati. 2 Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all’UFAG soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione. 2bis Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3.165 3 I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sull’articolo 36 lettera d. 4 In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti. 5 Sono in particolare determinati per l’importo della restituzione:
6 La durata di utilizzazione conforme è di:
165 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 166 RS 616.1 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 168 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). 169 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). |