Ordinanza
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Art. 4 Presupposti personali
1 È data formazione adeguata ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:
1bisNel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.12 1ter Se il richiedente è una persona giuridica, le persone fisiche partecipanti che detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali due terzi del capitale devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.13 2 È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1 la gestione efficace dell’azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.14 3 Per i gestori di aziende situate in aree di cui all’articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.15 4 In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell’azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l’azienda. 4bis Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata gli aiuti agli investimenti sono concessi anche al proprietario che affida la gestione dell’azienda al partner.16 5 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.17 10 RS 412.10 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 12 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 13 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187). 16 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5495). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). |