Ordinanza
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Art. 43 Aiuto iniziale
1 L’aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.183 2 Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l’azienda contadina. 3 ...184 3bis ...185 4 Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l’aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.186 5 L’UFAG stabilisce le aliquote per l’aiuto iniziale. Prevede graduazioni secondo il numero di USM.187 6 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 110 000 franchi se gestiscono un’azienda in affitto o in proprietà. Devono comprovare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 2008188 sulla protezione degli animali.189 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 184 Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 185 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 200RU 2007 6187). Abrogato dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3909). 188 RS 455.1 189 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 382). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2385). |